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Ordinanza — n. 22152/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22152/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE PAOLO nato a PALERMO il 05/07/1977 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3403/23 Salamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza - sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui, nella sostanza, il ricorrente non si confronta, in particolare laddove si sottolinea che le modalità della condotta sono indicative del totale spregio per le prescrizioni imposte dall'A.G. cui si aggiunge la considerazione della negativa personalità dell'imputato, lumeggiata dai precedenti penali (pag. 2);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 22152/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3403/23 Salamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza - sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui, nella sostanza, il ricorrente non si confronta, in particolare laddove si sottolinea che le modalità della condotta sono indicative del totale spregio per le prescrizioni imposte dall'A.G. cui si aggiunge la considerazione della negativa personalità dell'imputato, lumeggiata dai precedenti penali (pag. 2);

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza pluralità di motivazioni circostanze attenuanti criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
3403/23 Salamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE PAOLO nato a PALERMO il 05/07/1977 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 3403/23 Salamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza - sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui, nella sostanza, il ricorrente non si confronta, in particolare laddove si sottolinea che le modalità della condotta sono indicative del totale spregio per le prescrizioni imposte dall'A.G. cui si aggiunge la considerazione della negativa personalità dell'imputato, lumeggiata dai precedenti penali (pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il