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Ordinanza — n. 22149/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22149/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERARDI STEFANO nato a BRA il 24/07/1986 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; L visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. attesa la indubbia annotazione intimidatoria della frase proferita dall'imputato (tanto vi vengo a trovare) e non di una generica contestazione rivolta dall'imputato alla legittimità del controllo e conseguente contravvenzione del codice della strada (cfr. pag. 3 s.i);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 22149/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. attesa la indubbia annotazione intimidatoria della frase proferita dall'imputato (tanto vi vengo a trovare) e non di una generica contestazione rivolta dall'imputato alla legittimità del controllo e conseguente contravvenzione del codice della strada (cfr. pag. 3 s.i);

Parole chiave

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attenuazione della pena verosimiglianza della persecuzione difesa penale prova insufficiente dell'aggravamento clinico attitudine all'integrazione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERARDI STEFANO nato a BRA il 24/07/1986 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; L visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. attesa la indubbia annotazione intimidatoria della frase proferita dall'imputato (tanto vi vengo a trovare) e non di una generica contestazione rivolta dall'imputato alla legittimità del controllo e conseguente contravvenzione del codice della strada (cfr. pag. 3 s.i);

Ritenuto che il motivo di ricorso concernente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato a stregua delle corrette argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso la richiesta valorizzando, tra l'altro, le precedenti condanne e la mancanza di segno di revisione critica della condotta; Considerato che è indeducibile e non proposta in sede di appello la questione di applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. che involge la ricostruzione della situazione di fatto alla quale non può procedersi in sede di legittimità e che l'applicazione dei pene sostitutive di cui al d.Igs. n. 149 del 2022 può essere proposta in sede esecutiva, rispetto ai giudizi pendenti, alla data del 31 dicembre 2022;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. FAI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consig I repftore Il Pr