Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22148/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22148/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22148/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAHINI VLADIMIR nato il 28/07/1979 avverso la sentenza del 25/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3372/23 SHAHINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 319 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che sono inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso che attengono alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 1:1e 2), avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 319 cod. pen; Ordinanza — n. 22148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3372/23 SHAHINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 319 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che sono inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso che attengono alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 1:1e 2), avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico;

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca del veicolo a motore causa legittima infrazione qualificata qualificazione giuridica dei fatti furto aggravato dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 319 cod. pen
per i reati di cui all'art. 319 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAHINI VLADIMIR nato il 28/07/1979 avverso la sentenza del 25/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 3372/23 SHAHINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 319 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che sono inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso che attengono alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 1:1e 2), avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico;

Ritenuto in particolare che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252);

Ritenuto quanto al secondo motivo di ricorso attinente alla confisca dei mezzi in sequestro, che esso è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto, pur succintamente, di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla utilizzazione degli automezzi da parte degli imputati per commettere i delitti di cui ai capi 1) e 5), "anche nella qualità di titolari delle ditte individuali o legalo rappresentanti di aziende e società direttamente controllate dagli stessi" (v. pag. 5); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen