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Ordinanza — n. 22143/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed on September 30, 2022, exceeding the statutory deadline of September 24. The appellant, Tommaso Esposito, sought to challenge a second-instance judgment from the Court of Appeal of Naples, but the opposing party and the court noted the filing occurred after the expiration of the appeal period. Consequently, the court rejected the request without examining the merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible de plano, and the appellant bears the costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit de plano declaration procedural costs Corte di Cassazione tempestività dell'inoltro inosservanza del termine perentorio istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO TOMMASO nato a MASSA DI SOMMA il 26/07/1988 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tommaso Esposito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 30 settembre 2022 quando per contro il relativo termine di impugnazione l il 24 settembre ( della decisione r="1 assunta il 9 settembre è stata data lettura con contestuale deposito della motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/202