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Ordinanza — n. 21861/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds not specific to the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Muhammad Boota inadmissible because his primary ground was generic and did not specifically address the contested judgment. The appellant argued for non-punishment and leniency, but the Court found these arguments merely reproduced previous rulings already adequately examined by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary specificity required by law for cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or merely reproduce reasons already examined and rejected by the court of appeal without establishing a specific violation of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement reproduction of prior rulings specificity of legal grounds non-punishment cause rejection punibilità attenuazione della pena esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata conversione della pena detentiva e alla pag.
art. 131 bis cod. pen
3 della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOOTA MUHAMMAD nato il 28/04/1978 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto da Muhammad Boota, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato è inammissibile in quanto è diverso da quelli consentiti dalla legge; Considerato, infatti, che gli ulteriori motivi dedotti sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con congrui e corretti argomenti da parte della Corte di appello alla pag. 3 della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata conversione della pena detentiva e alla pag. 4, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;

Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;

Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così decis