Cassation court dismisses appeal claiming mistaken evidence evaluation regarding knife brandishing and passive resistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court erred in evaluating evidence about brandishing a knife and fleeing. The appellant argued for passive resistance, but the court found this merely a repetition of defenses already assessed by the trial judge based on arrest reports and witness statements. Consequently, the court ruled that the appeal constituted an inadmissible request for a new factual review, ordering the dismissal and the payment of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a new examination of facts and evidence already evaluated by the court of first instance, as such appeals do not raise legitimate questions of law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EUCHI CHOKRI nato il 10/02/1969 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Chokri Euchi, deduce l'errata valutazione delle risultanze probatorie e il loro travisamento; Ritenuto che il ricorrente deduce che non sarebbe certo l'utilizzo del coltello da parte sua e che, sarebbe fuggito dagli operanti che lo avevano invitato a seguirli, si sarebbe in presenza di unna mera resistenza passiva;
Considerato che tali censure sono meramente riproduttive di deduzioni difensive già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, risultando accertato sulla base del verbale d'arresto e delle dichiarazioni degli operanti che il ricorrente aveva brandito un coltello contro i militari, minacciando di usarlo contro di loro, condotta che trova, peraltro, riscontro nell'avvenuta richiesta di rinforzi da parte dei Carabinieri alla centrale operativa; Ritenuto, peraltro, che il motivo proposto si risolve in una inammissibile sollecitazione nel giudizio di legittimità a pervenire a un nuovo esame di merito delle prove raccolte nel giudizio di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 a