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Ordinanza — n. 21859/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and manifestly unfounded regarding recidivism aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Calogero's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Calogero argued for a violation of penal law and flawed reasoning regarding violence against public officials and the exclusion of recidivism aggravation. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed in the appellate judgment without providing specific, argumentative criticism.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 69, ultimo comma cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating censure already rejected without argumentative critique, and is manifestly unfounded when it contradicts established statutory provisions on recidivism.

Parole chiave

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lack of specificity appeal recidivism aggravation violence public official argumentative critique required inadmissible cassation appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 69, ultimo comma cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO LUCA nato a CATANIA il 12/08/1986 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il motivo di ricorso, Luca Calogero deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al delitto accertato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-3 della sentenza impugnata, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva per effetto delle attenuanti prevalenti, è parimenti inammissibile per aspecificità e, comunque, manifestamente infondato per contrasto con il disposto dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; Rilevato, infatti, che il ricorrente si è limitato a ribadire principi generali affermati dalla giurisprudenza in tema di recidiva, senza criticare argomentatamente la motivazione della sentenza impugnata che ha congruamente rilevato come nel caso di specie la recidiva, sulla base della personalità violenta dell'imputato, dei suoi precedenti penali e della modalità della condotta costituisca espressione di una maggiore pericolosità dello stesso ed espressione del proprio stile di vita insensibile alle regole dell'ordinamento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i