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Ordinanza — n. 21858/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and repetitive grounds regarding justification and non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Vincenzo Russello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision on two grounds: the failure to recognize a justification cause under Article 54 of the Penal Code and the failure to apply a non-punishment cause under Article 131-bis. The court found both arguments repetitive of issues already exhaustively examined by the trial judge, who rejected them based on the appellant's contradictory behavior and the gravity of the offense. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal manifestly unfounded arguments justification cause penal code non-punishment cause penal code necessità medica somministrazione coatta di farmaci inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 54 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSELLO VINCENZO nato a GROTTE il 11/02/1963 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che Russello Vincenzo ha impugnato la predetta sentenza, proponendo due motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, con cui si denuncia l'omesso riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., risulta manifestamente infondato e, comunque, riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito che - con esaustiva motivazione - ha rilevato l'assoluta inverosimiglianza della tesi secondo cui il ricorrente si fosse allontanato dall'abitazione per recarsi in farmacia a procurarsi l'insulina, dal momento che lo stesso veniva sorpreso a passeggiare lungo il corso principale nonché a sostare in diversi esercizi commerciali di tipo bar;

Considerato che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta parimenti riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha valorizzato la gravità del fatto e l'intensità del dolo - il ricorrente veniva rinvenuto ad una considerevole distanza dall'abitazione e si era allontanato dopo aver subito un controllo, dunque nella ragionevole previsione di non essere nuovamente sottoposto a controllo - quali elementi ostativi al riconoscimento della tenuità dell'offesa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il