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Ordinanza — n. 21857/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Falsone's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Falsone argued that the Court of Appeal violated criminal law by failing to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding evasion, claiming the lower court's reasoning was illogical. The court rejected this claim because Falsone merely restated general legal principles without critically analyzing the specific facts or demonstrating the manifest illogic of the appellate judgment's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically confront the specific reasoning of the challenged judgment and merely reiterates general principles without demonstrating manifest illogic.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific critique violation of criminal law evasion offense manifest illogic reasoning censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/08/1987 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; \ye OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giuseppe Falsone deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione accertato e il vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi generali affermati dalla giurisprudenza e confutare in fatto gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità richiesta, senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto e senza confrontarsi con la ritenuta sussistenza di futili motivi della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023.