Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting new merit review of facts already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Purello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Purello argued that the lower court erred in finding the crime of insult against a public official because the victim had finished his duties, but the court noted this was a mere repetition of arguments already rejected at the trial level. The court rejected the appeal because it constituted an impermissible request to re-examine evidence and facts that had been fully assessed by the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a new examination of facts and evidence already thoroughly reviewed by the court of first instance, as such appeals violate the principle of the single instance of trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PURELLO EMANUELE nato a MARSALA il 05/02/1990 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Emanuele Purello, con unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, in quanto l'imputato avrebbe proferito le espressioni ingiuriose all'indirizzo della parte lesa una volta che questo aveva terminato lo svolgimento della propria attività funzionale;
Considerato che tali censure sono meramente riproduttive di deduzioni difensive già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, risultando accertato sulla base delle risultanze dei giudizi di merito che la parte lesa, pur dopo aver consegnato il prodotto all'imputato, era pur sempre nello svolgimento del servizio di assistenza ai detenuti; Ritenuto, peraltro, che il motivo proposto si risolve in una inammissibile sollecitazione nel giudizio di legittimità a pervenire a un nuovo esame di merito delle prove raccolte nel giudizio di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ap