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Ordinanza — n. 21855/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding the alleged insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21855/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Giacalone inadmissible. Giacalone argued that the lower court's judgment suffered from insufficient motivation, but the Court found this ground inadmissible because the appeal lacked specific arguments directly confronting the reasoning of the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and Giacalone was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal alleging insufficient motivation is inadmissible if it fails to specifically and argumentatively confront the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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insufficient motivation inadmissible appeal lack of specificity cassation procedure procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub
Considerato, inoltre, che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE SALVATORE nato a PALERMO il 25/09/1979 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Salvatore Giacalone, deduce «l'insufficienza della motivazione» della sentenza impugnata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive;

Considerato, inoltre, che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile