Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and statutory exclusion of generic mitigation over recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible for lack of specificity and because the lower court's reasoning was sufficient and logical. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over contested recidivism, but the appellate court had already correctly applied Article 69 of the Criminal Code, which explicitly excludes such a comparison. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to argueatively confront the lower court's reasoning, particularly when the law explicitly excludes the comparison between generic mitigating circumstances and recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLO MARCO nato a FOGGIA il 13/10/1979 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; ,K OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Marco Polo, deduce la violazione di legge in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive;
Considerato che, inoltre, la Corte di appello ha rilevato che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. è espressamente escluso dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 apri