Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pietro Presti's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Presti argued that the Court of Appeal violated criminal law by failing to apply Article 131-bis regarding the crime of evasion, claiming a defect in the lower court's reasoning. The court rejected this claim because the appeal lacked specific criticism of the lower court's sufficient and logical motivation, merely restating general principles without demonstrating illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically compare their arguments with the specific reasoning of the contested judgment, merely reiterating general principles without proving the manifest illogicality of the lower court's decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTI PIETRO nato a PALERMO il 21/04/1993 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Pietro Presti deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di evasione accertato e il vizio di motivazione sul punto; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi generali affermati dalla giurisprudenza e confutare in fatto gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità richiesta, senza dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apr