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Ordinanza — n. 21852/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding final sentence choice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Paolo Augugliaro inadmissible and ordered him to pay court costs. Augugliaro argued that the final sentence imposed by the Court of Appeal of Palermo was excessive and lacked proper reasoning. The court rejected this claim because the appeal failed to specifically address the court's detailed justification, which considered multiple aggravating factors such as the number of victims and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for violation of law or defect of reasoning is inadmissible if it is not specifically argued against the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity final sentence choice violation of law defect of reasoning reati contro la pubblica autorità reato di coazione risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/10/1992 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Francesco Paolo Augugliaro, deduce la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla «scelta della pena finale»; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive;

Considerato, in particolare, che il ricorrente nel dolersi apoditticamente dell'eccessività della pena irrogata, non ha considerato che la pena è stata determinata anche in ragione della pluralità di agenti strattonati dall'imputato, dalla continuazione con la condotta di oltraggio a pubblico ufficiale e dei propri plurimi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apri