Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, citing exhaustive lower court reasoning on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni La Barbera's appeal inadmissible due to the generic and unfounded nature of his two grounds. The appellant challenged the appellate court's finding of criminal liability for evasion and alleged an error in assessing his understanding of a surveillance order. The court rejected these claims because the lower judge had already provided exhaustive reasoning confirming both the objective and subjective elements of the crime and verifying the appellant's awareness of the relevant order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner and manifestly unfounded, particularly when the court of first instance has already provided exhaustive reasoning on the integration of the crime and the defendant's subjective state.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA GIOVANNI nato a PALERMO il 28/02/1952 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; v OSSERVA Rilevato che Giovanni La Barbera ha impugnato la predetta sentenza, proponendo due motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta formulato in modo del tutto generico ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo il giudice d'appello accertato, con esaustiva motivazione, l'integrazione del reato di evasione tanto sotto il profilo oggettivo che su quello soggettivo;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'erronea valutazione della tesi difensiva secondo la quale il ricorrente non avesse compreso il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, risulta manifestamente infondato e riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito che - con esaustiva motivazione - ha evidenziato come il ricorrente avesse preso visione e firmato il verbale con cui era stata notificata allo stesso la predetta ordinanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 a