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Ordinanza — n. 21850/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21850/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21850/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO FILIPPO nato a PALERMO il 05/07/1989 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che Filippo D'Angelo, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., in particolare con riferimento all'ingiustificato aumento di pena per l'evasione accertato con la sentenza n. 2287 del 2016 del Tribunale di Palermo; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come rilevato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, il Tribunale ha determinato gli aumenti per la continuazione (anche in relazione all'episodio di evasione accertato dalla sentenza n. 2287 del 2016 del Tribunale di Palermo) in applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. atteso che l'imputato è stato dichiarato recidivo reiterato ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 21850/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., in particolare con riferimento all'ingiustificato aumento di pena per l'evasione accertato con la sentenza n. 2287 del 2016 del Tribunale di Palermo; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come rilevato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, il Tribunale ha determinato gli aumenti per la continuazione (anche in relazione all'episodio di evasione accertato dalla sentenza n. 2287 del 2016 del Tribunale di Palermo) in applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. atteso che l'imputato è stato dichiarato recidivo reiterato ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena sanzioni penali criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
art. 99 cod. pen
atteso che l'imputato è stato dichiarato recidivo reiterato ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO FILIPPO nato a PALERMO il 05/07/1989 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che Filippo D'Angelo, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., in particolare con riferimento all'ingiustificato aumento di pena per l'evasione accertato con la sentenza n. 2287 del 2016 del Tribunale di Palermo; Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come rilevato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, il Tribunale ha determinato gli aumenti per la continuazione (anche in relazione all'episodio di evasione accertato dalla sentenza n. 2287 del 2016 del Tribunale di Palermo) in applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. atteso che l'imputato è stato dichiarato recidivo reiterato ai sensi del quarto comma dell'art. 99 cod. pen.;

Considerato che il secondo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle generiche, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha non incongruamente motivato il diniego delle stesse, rilevando l'assoluto disprezzo da parte dell'imputato delle prescrizioni impostegli con gli arresti domiciliari in ragione del numero elevato di condotte di evasione accertato e che la confessione si fosse risolta nella presa d'atto di una condotta di reato già altrimenti dimostrata; Rilevato, inoltre, che per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, tenendo conto, come nella specie, delle deduzioni dell'interessato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec