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Ordinanza — n. 21849/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding non-declared acquittal due to waiver of defense rights in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance plea agreement sentence, arguing the court failed to declare an acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that arguments regarding waived rights, such as the lack of an acquittal declaration, are precluded when a plea agreement is reached.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; In plea agreements, arguments concerning waived rights, including the failure to declare an acquittal, are inadmissible in cassation as they preclude the entire procedural course.

Parole chiave

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plea agreement waiver of rights acquittal declaration second instance cassation inadmissibility criminal procedure code preclusive effect disdetta ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
procl pen.; Considerato che, infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
procl pen.; Considerato che, infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEATO DANIELE nato a PATERNO il 30/07/1985 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; '-e OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Daniele Beato, deduce inammissibilmente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. procl pen.; Considerato che, infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01);

Ritenuto, infatti, che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis