Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Orazio Lipsia inadmissible for lack of specificity. Lipsia argued that generic mitigating circumstances should prevail over recidivism, but the appellate court had already addressed this in the second instance. The Supreme Court rejected the claim because the new argument merely repeated previous criticisms without providing a distinct legal comparison to the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, fourth comma, cod. pen.; Art. 99, fourth comma, cod. pen.: An appeal lacking specificity is inadmissible if it merely reproduces arguments from the second instance without offering a distinct, argumentative confrontation with the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPSIA ORAZIO nato a CALTAGIRONE il 06/05/1981 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Orazio Lipsia, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura Prevalente rispetto alla. ritenuta recidiva e all'eccessività della pena irrogata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto è sono meramente riproduttivo di censure proposte nell'atto di appello e non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che, infatti, la Corte di appello ha non incongruamente confermato l'apprezzamento del giudice di primo grado, rilevando che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 cod. pen. è espressamente escluso dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. e che la pena base è stata determinata nel minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apr