Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and repetition of merit court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Lori inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lori challenged a lower court's conviction for resisting a public official and inflicting injury, arguing the judgment lacked motivation regarding crime configuration, recidivism, and mitigating circumstances. The court rejected these claims as the first was unsupported by the record while the latter two merely repeated arguments already evaluated by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no new grounds or if its arguments are merely a repetition of those already examined by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORI MASSIMO nato a ROMA il 09/02/1976 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA rtaSSnno Rilevato che M-aii Lori ha impugnato la predetta sentenza, proponendo tre -d motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo- dedotto nel ricorso, afferente all'omessa motivazione in merito alla configurabilità dei reati contestati e della loro continuazione, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha rilevato, con motivazione priva di fratture logiche, come - avendo il ricorrente minacciato i due operanti al fine di impedire l'attività di identificazione da parte degli stessi, nonché, al medesimo fine, commesso una lesione nei confronti dell'Ass.
Capo Polverini - risultassero pienamente integrati i delitti contestati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni; Considerato che il secondo e il terzo motivo del ricorso, con cui ci censura l'omessa esclusione della recidiva e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano riproduttivi di censure già vagliate dai giudici di merito, che hanno correttamente valutato - quanto alla recidiva - i precedenti del ricorrente nonché le concrete modalità del fatto, ritenute sintomo di un'accresciuta pericolosità del predetto e - quanto alle circostanze attenuanti generiche - l'assenza di elementi positivamente valorizzabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il