Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21845/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for minimum sentence application as generic and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21845/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Loredana Ferrara inadmissible due to the generic nature of her complaint regarding the lack of reasoning for the minimum sentence. Ferrara argued the court failed to justify the application of the absolute minimum penalty, but the court noted the penalty was already applied at the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and repetitive of prior judicial review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the sufficiency of reasoning for the application of the minimum statutory penalty is inadmissible if the complaint is generic, unfounded, and the penalty was correctly applied at the minimum level.

Parole chiave

Generato dall'IA
insufficient reasoning minimum absolute penalty inadmissible appeal statutory minimum generic complaint Corte di Cassazione procedural inadmissibility pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LOREDANA nato a PALERMO il 21/08/1980 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Loredana Ferrara, deduce l'insufficienza della motivazione in ordine alla mancata concessione del «minimo assoluto della pena»; Ritenuto che il motivo è formulato in modo del tutto generico e risulta - oltre che riproduttivo di censura già vagliata dal giudice di merito - manifestamente infondato, dal momento che la pena è stata effettivamente applicata nel suo minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2