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Ordinanza — n. 21844/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding non-prosecution cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for lack of specificity, as the applicant merely reproduced general principles without critically engaging with the lower court's reasoning. The appellate court had correctly emphasized the gravity of the conduct and the applicant's awareness of violating precautionary measures to exclude particular leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal alleging violation of law regarding a cause of non-prosecution is inadmissible if it fails to specifically confront the lower court's motivation with critical arguments, merely restating general institutional features.

Parole chiave

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cause of non-prosecution inadmissibility of appeal lack of specificity particular leniency precautionary measures Court of Cassazione procedural costs specificazione tecnica

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTHEW JULIET nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Juliet Matthew, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto, limitandosi a riprodurre i lineamenti generali di tale istituto, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata sul punto;

Considerato che, infatti, la Corte di appello ha non incongruamente valorizzato, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, la gravità della condotta (l'allontanamento dal domicilio non è stato né breve né modesto) e la consapevolezza della violazione delle prescrizioni cautelari (cfr. p. 5 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apri