Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding recidivism application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was non-specific and merely repetitive of arguments made in the appellate brief. The appellant argued for a violation of law concerning the application of recidivism, but the court found this argument failed to engage substantively with the lower court's reasoning on prior convictions and the violent nature of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing previous censure without providing a new, argumentative confrontation with the contested judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACINTI OTELLO nato a ROMA il 27/04/1976 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Otello Giacinti, deduce -e ribadisce con la memoria depositata- la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva contestata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto è sono meramente riproduttivo di censure proposte nell'atto di appello e non si confronta argomentatamente con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che, infatti, la Corte di appello ha non incongruamente confermato l'apprezzamento del giudice di primo grado, ponendo a fondamento dello stesso i plurimi precedenti penali del ricorrente per reati della stessa indole e le modalità e le circostanze del fatto, che ne denotano l'indole violenta e inosservante della pubblica autorità; Rilevato che le argomentazioni svolte dal difensore del ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza non elidono l'originaria aspecificità del motivo proposto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ap