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Ordinanza — n. 21841/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21841/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO SERGIO nato a TORINO il 29/01/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di IVREAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Sergio Notarangelo ha proposto ricorso, riservando la deduzione dei motivi al difensore; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Considerato, inoltre, che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. impone a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'enunciazione contestuale dei motivi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore patrocinio obbligatorio opposizione ostacoli tecnici legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO SERGIO nato a TORINO il 29/01/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di IVREAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Sergio Notarangelo ha proposto ricorso, riservando la deduzione dei motivi al difensore; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Considerato, inoltre, che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. impone a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'enunciazione contestuale dei motivi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ap