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Ordinanza — n. 21839/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and merit review requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Patrizio Panio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected the first ground for appeal as it merely reiterated previously examined criticisms without new arguments, and dismissed the second ground because it improperly requested a re-evaluation of the sentencing merits. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 334, comma 2, cod. pen.; Art. 192, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by repeating prior censure or if it solicits a re-evaluation of the merits, which is outside the scope of the jurisdiction of review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity merit review prohibition reiteration of censure procedural costs sequestro di mezzi di prova prove acquisite tramite sorveglianza azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 334, comma 2, cod. pen.
Art. 192, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Patrizio Panio con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 334, secondo comma, cod. pen. e 192 cod. proc. pen. il vizio della motivazione Sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese congruamente e con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata;

Considerato che il secondo motivo, volto a censurare la violazione dell'art.133 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione, inammissibile al giudizio di legittimità, a rivalutare il merito della determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 3 april