Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding the threat element in resistance to a public official charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the ground challenging the lower court's finding on the threat element. The appellant argued that the defendant's act of driving against traffic did not constitute a sufficient threat to life required for the crime of resistance to a public official. The court rejected this claim, noting the lower court's reasoning was logical and adequately addressed the defense's arguments based on the specific facts of the incident.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground raised lacks specificity and does not meaningfully contrast with the reasoning of the contested judgment, which must be based on sufficient and non-illogical motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE CRISTIAN PAOLO nato a ENNA il 17/03/1998 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Cristian Paolo Arnone, deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente il contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale per carenza di idoneità minatoria della condotta; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive;
Considerato, in particolare, che la Corte di appello ha rilevato che l'imputato, per sottrarsi agli operanti, ha percorso in auto un tratto di più di duecentocinquanta metri contro mano, mettendo deliberatamente in pericolo la vita dei passanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 apr