Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and improper legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Paonne inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground for genericity because the lower court's judgment clearly defined the evading conduct with all necessary historical elements. The second ground was dismissed as it constituted a different factual evaluation rather than a legitimate legal challenge under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity regarding the contested judgment or if the appellant proposes a different factual evaluation instead of a legitimate legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONNE GABRIELE nato a CINQUEFRONDI il 14/10/1995 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Gabriele Paonne, con il primo motivo, deduce la violazione della legge penale per genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, che non descriverebbe, in forma chiara e precis a, la condotta contestala; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta argonnentatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato, al contrario, come l'imputazione enunci tutti gli elementi necessari a delineare la condotta contestata di evasione nei propri estremi storici;
Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura la violazione di legge e, segnatamente, l'insussistenza del contestato reato di evasione in ragione della collocazione del luogo ove è stato rinvenuto l'imputo mentre era intento a fare rientro alla propria abitazione, è inammissibilmente proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3