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Ordinanza — n. 21832/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic claim of denied suspended sentence without legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Ferraro inadmissible due to a generic allegation regarding the non-granting of a suspended sentence. Ferraro argued for the benefit without specifying the legal prerequisites or reasons why they should have been met. The court rejected the claim because the appeal failed to substantiate its arguments with specific facts or legal reasoning required by law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging the non-granting of a suspended sentence is inadmissible if it is merely generic and fails to indicate the specific legal grounds or facts justifying the request.

Parole chiave

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suspended sentence inadmissible appeal generic grounds Corte di Cassazione penal procedure legal prerequisites procedural dismissal pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO FABIO nato a MILANO il 29/10/1995 avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; ì-. OSSERVA Ritenuto che Fabio Ferraro deduce, con unico motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il motivo relativo all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena è generico, in quanto non indica le ragioni per le quali tale beneficio avrebbe dovuto essere concesso e se ne ricorressero i presupposti di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile