Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and improper request for new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Pugliese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly used police reports containing his girlfriend's statements and failed to address specific legal grounds regarding the crime of evasion. The court rejected these claims, ruling that the first ground was unfounded as such evidence is admissible in summary proceedings, the second constituted an improper request for a new trial, and the third lacked specificity by not contrasting with the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) and b) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are merely assertive without specific contrast to the lower court's reasoning or if they improperly solicit a new examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE MARIO nato a PINEROLO il 03/10/1990 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; qc OSSERVA Rilevato che Mario Pugliese, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 191, 192 e 195 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe utilizzato a fini probatori anche i verbali di polizia giudiziaria che illegittimamente contenevano le dichiarazioni della compagna dell'imputato e si sarebbe «appiattita» sulle risultanze degli stessi;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto nel giudizio abbreviato sono legittimamente utilizzabili le risultanze del verbale di arresto, anche nella parte in cui contengono dichiarazioni di soggetti diversi dall'indagato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. Rv. 283069 - 01; Sez. 2, n. 28960 del 10/05/2017, manca, Rv. 270527 - 01); Rilevato, inoltre, che il profilo di censura relativo alla valutazione della prova è meramente assertivo e, dunque, inammissibile per aspecificità; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo e al travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di evasione, si risolve nell'inammissibile sollecitazione alla Corte a pervenire a un nuovo esame di merito della regiudicanda;
Rilevato, inoltre, che il terzo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha motivato il diniego in ragione della gravità della condotta accertata e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci