Ordinanza — n. 21826/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HICHEM BEN SLIEM nato il 17/01/1988 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che Ben Sliem Hicham, con il primo motivo di ricorso, deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della condotta .di resistenza a pubblico ufficiale; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla ritenuta recidiva, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da una sufficiente e non illogica motivazione, in ragione del rilevante numero di precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HICHEM BEN SLIEM nato il 17/01/1988 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che Ben Sliem Hicham, con il primo motivo di ricorso, deduce la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della condotta .di resistenza a pubblico ufficiale; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla ritenuta recidiva, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretta da una sufficiente e non illogica motivazione, in ragione del rilevante numero di precedenti penali dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apr