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Ordinanza — n. 21825/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding sentencing motivation under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Leonardo Naglieri's appeal inadmissible due to the lack of specificity in his argument concerning the sentencing motivation. Naglieri claimed the lower court failed to justify the non-acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found his complaint did not meaningfully contrast with the sufficient reasoning provided in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and Naglieri was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal challenging the lack of motivation in a criminal judgment is inadmissible if the grounds are too general and do not specifically contrast with the reasoning actually provided in the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity criminal procedure code sentencing motivation inadmissible appeal procedural costs spese di difesa costi della perizia difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAGLIERI LEONARDO nato a BITONTO il 27/05/1973 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Leonardo Naglieri, deduce la mancanza motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 20