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Ordinanza — n. 21824/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specificity in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21824/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Liliana Fiorenza and Giuseppe Semeraro inadmissible. The appellants argued that the lower court's judgment lacked motivation and was illogical, but the court found their complaints too vague to be specific. Consequently, the court rejected the claims for failing to address the actual reasoning in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals must be specific; vague complaints regarding the lack of motivation are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and logical.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity c.p.c. procedural law vague grounds of appeal court reasoning review testimonianza inattendibile inutilizzabilità delle prove illecite esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORENZA LILIANA nato a TARANTO il 09/05/1944 SEMERARO GIUSEPPE nato a TARANTO il 23/05/1973 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Liliana Fiorenza e Giuseppe Semeraro, deducono «la carenza e la manifesta illogicità della motivazione» della sentenza impugnata; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2