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Ordinanza — n. 21822/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Emilio Monaco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding territorial jurisdiction inadmissible because a res judicata issue had already been formed after the appellant failed to challenge the lower court's decision on competence. The second ground was rejected as specific, merely repeating arguments already adequately examined by the Court of Appeal, while the third ground concerning prescription was deemed manifestly unfounded since the inadmissibility of the appeal prevented the court from assessing subsequent non-punishability causes. Consequently, the entire appeal was rejected without reaching the merits of the criminal case.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specificity, as such defects prevent the formation of a valid relationship of appeal and bar the court from examining subsequent causes of non-punishability like prescription.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds lack of specificity res judicata on competence prescription of crime inadmissible appeal court costs and fine Italian criminal procedure partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura l'errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dei benefici e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO EMILIO nato a SANT'ANGELO DEL PESCO il 21/09/1950 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; -/ OSSERVA Ritenuto che Emilio Monaco, con il primo motivo di ricorso, deduce il vizio della motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona in favore di quello di Tivoli; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto sulla questione di competenza si è formato il giudicato in seguito alla mancata impugnazione della stessa da parte dell'imputato in sede di legittimità dopo la sentenza emessa in data 26 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Ancona;

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura l'errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione dei benefici e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è aspecifico, in quanto meramente reiterativo di censure proposte nell'atto di appello e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello a pag. 6 della sentenza impugnata; Considerato che il terzo motivo, relativo all'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione dopo la pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. e anche la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il