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Ordinanza — n. 21821/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marwen Manzili inadmissible and ordered him to pay court costs. Manzili argued for generic mitigating circumstances, but the court found his grounds too vague to critically compare with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to address the specific facts and the defendant's procedural conduct.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to critically engage with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity generic mitigating circumstances critical comparison procedural conduct caso di rigore economico condono delle spese procedurali carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZILI MARWEN nato il 11/09/1988 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Marwen Manzili, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive, in ragione della gravità della condotta illecita accertata e della condotta processuale del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile