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Ordinanza — n. 21820/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Mario Fusi inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground was rejected because it proposed a different factual evaluation rather than a legal violation, violating procedural rules on admissible grounds. The second ground was dismissed for being too general and merely reiterating a previously rejected argument without specific criticism. Consequently, the court upheld the lower court's decision and penalized the appellant for the procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Appeals must strictly adhere to statutory grounds, and vague or repetitive arguments lacking specific legal criticism are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility improper grounds of appeal lack of specificity reiterative argument procedural penalty pena minima motivi di cassazione gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibilmente proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 341-bis cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSI MARIO nato a PERUGIA il 07/09/1964 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; 'Uc OSSERVA Ritenuto che Mario Fusi, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 341-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibilmente proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di legittimità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto;

Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto meramente reiterativo di una censura già congruamente disattesa dalla Corte di appello, senza svolgere alcuna specifica critica sul punto; Considerato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki, Rv. 265065);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3