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Ordinanza — n. 21819/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, violating mandatory procedural requirements. The appellant argued for personal submission, but the court noted that since the 2017 legislative reform, such appeals must be signed by registered defense counsel to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 581 lett. d), 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Personal filing of cassation appeals is strictly prohibited post-2017 reform, requiring mandatory representation by registered defense counsel to ensure admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal personal filing defense counsel procedural admissibility mandatory representation court costs inadmissible appeal perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
272010); Considerato, inoltre, che l'art. 581, lett.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
impone a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TECLEMARIAN ALUNNI FIORELLA nato a ROMA il 26/08/1987 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato aviirs'o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Fiorella Teclemarian Alunni ha proposto ricorso, riservando la deduzione dei motivi al difensore; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputata in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Considerato, inoltre, che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. impone a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'enunciazione contestuale dei motivi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delha ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 apr