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Ordinanza — n. 21818/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and lack of necessity for new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Schinaia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Schinaia argued the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding the sole eyewitness testimony, but the court found his grounds did not match those permitted by law under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request for a new trial was rejected as unnecessary, as the appellate court correctly exercised its discretionary power to integrate evidence only when absolutely required.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals in summary procedure are inadmissible if grounds are improper or if the request for new evidence is not absolutely necessary.

Parole chiave

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summary procedure appeal inadmissible grounds new evidence necessity witness testimony evaluation court costs and fine esame nel merito motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHINAIA GIOVANNI nato a BARI il 13/12/1986 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Giovanni Schinaia, deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della prova e, segnatamente, in ordine alla testimonianza dell'unico testimone oculare del fatto; Considerato che le censure dedotte sono proposte per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto accertato dalla sentenza impugnata;

Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado;

Rilevato che la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata genericamente dedotta dal ricorrente e, comunque, non risulta assolutamente necessaria per le ragioni di inattendibilità del teste congruamente indicate dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso i