Ordinanza — n. 21817/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMADI RACHID nato il 13/08/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Rachid Romadi, con unico motivo, deduce che la sentenza di applicazione della pena impugnata non sarebbe stata «adeguatamente» motivata; Considerato che la censura relativa all'omessa motivazione è inammissibile per assoluta genericità prima ancora che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 20
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21817/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 20
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMADI RACHID nato il 13/08/1988 avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che Rachid Romadi, con unico motivo, deduce che la sentenza di applicazione della pena impugnata non sarebbe stata «adeguatamente» motivata; Considerato che la censura relativa all'omessa motivazione è inammissibile per assoluta genericità prima ancora che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 20