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Ordinanza — n. 21816/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal qualification arguments in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21816/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to meet the specific procedural requirements for challenging a settlement judgment. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime and set an improper sentence, but the parties had previously agreed on these points in the settlement. The court ruled that such agreements constitute a waiver of the right to contest these specific issues in the subsequent appeal, leaving only illegal sentencing as a potential exception.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A settlement agreement on appeal grounds waives the right to challenge the legal qualification of the facts or the sentencing in the cassation phase, except for cases involving an illegal penalty.

Parole chiave

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settlement judgment waiver of appeal legal qualification cassation inadmissibility criminal procedure code party agreement sentencing review alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Considerato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITO FRANCESCO nato a EBOLI il 28/12/1984 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Francesco Polito, deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla non corretta determinazione della pena; Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Considerato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis:

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); Rilevato, inoltre, che la Corte di appello ha irrogato all'imputato la pena espressamente e concordemente richiesta dalle parti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3