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Ordinanza — n. 21814/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fraud conviction for lack of valid grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Rosanna Caldaras's appeal inadmissible, rejecting her claim that the Court of Appeal erred in denying generic mitigating circumstances and imposing an excessive sentence. The appellant argued the lower court failed to properly justify its sentencing decisions, but the court found ample reasoning in the appellate judgment regarding the gravity of the fraud and her prior criminal record. Consequently, the court ruled that the penalty was within the judge's discretionary power and not arbitrary, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal based on a manifestly unfounded defect in reasoning regarding sentencing discretion is inadmissible when the lower court has adequately argued the gravity of the offense and the defendant's criminal history.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances sentencing discretion fraudulent insolvency manifestly unfounded appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAS ROSANNA nato a MONTICHIARI il 01/09/1975 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 gennaio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, in data 30 novembre 2020, nei confronti di Caldaras Rosanna, condannava la prevenuta per il reato di insolvenza fraudolenta, così diversamente riqualificato il reato di truffa contestato e riconosciuto in primo grado, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha ampiamente argomentato a pagina 2 su entrambi i profili censurati, valorizzando la gravità del fatto e i precedenti penali, anche specifici, gravanti sull'imputata, quali elementi certamente idonei a fondare il diniego delle generiche (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02) e ad escludere la possibilità di un'ulteriore riduzione di pena, la cui graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la cui determinazione nel caso di specie non risulta arbitraria o illogica, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore DEPOS!7- Il Presidente