Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite elements of complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Darie Nicolae inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a specific crime but failed to provide specific grounds or cite the factual elements underlying his complaints against the lower court's decision. The court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from identifying the issues for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to indicate the factual elements constituting the complaints, thereby depriving the appellate court of the ability to exercise its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARIE NICOLAE nato il 25/09/1990 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 2 dicembre 2020, nei confronti di Darie Nicolae, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza che ha logicamente indicato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President