Cassation court dismisses appeal on recidivism appeal as it merely repeats already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant contested the subjective element of the crime of receiving stolen goods, but the appellate court had correctly deduced intent from the nature of the registered mobile property and the lack of documentation. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a reproduction of arguments already examined and rejected in the contested judgment, lacking any new legal assessment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABIDI TAREK nato il 27/07/1978 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 7 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 30 maggio 2018, nei confronti di Abidi Tarek, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente desunto il dolo della ricettazione dalla natura del bene ricettato, ossia un bene mobile registrato, peraltro posseduto senza la relativa documentazione, nonché dalla mancata giustificazione della disponibilità dello stesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente