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Ordinanza — n. 21811/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless, citing prior appellate reasoning on public exposure facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Afyff Nabil inadmissible, rejecting his generic claim of motivational defects. The appellate court had already thoroughly addressed the exposure to public fame under Article 625 of the Penal Code, finding the appellant's arguments merely repetitive of previously dismissed points. Consequently, the court upheld the conviction for damage and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal whose sole ground is a generic criticism of the lower court's reasoning, which has already adequately examined and rejected the same arguments, is inadmissible as it lacks specific grounds for re-examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic criticism exposure to public fame Article 625 Penal Code procedural economy repetitive arguments Cassazione Roma reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza di cui all'art. 625, primo comma, n.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFYFF NABIL nato il 26/01/1996 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 20 settembre 2018, nei confronti di Afyff Nabil, in relazione al reato di danneggiamento. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di appello, che a pagina 2 ha ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'esposizione a pubblica fede, correttamente richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente