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Ordinanza — n. 21810/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mouhamade Bandas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely reproduced previously rejected arguments regarding credit card fraud sentencing, while the second ground was manifestly unfounded due to the defendant's established criminal history. Consequently, the lower court's conviction for crimes under Articles 648 and 55, paragraph 9 of the Digs. 231/2007 was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already rejected or if the grounds are manifestly unfounded, requiring the appellant to bear the costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded reproductive grounds credit card fraud criminal recidivism court costs Italian Supreme Court abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
artt. 648 cod. pen
del Tribunale di Bologna, in data 30 ottobre 2018, nei confronti di Bandas Mouhamade, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 493-ter cod. pen
231/2007 (art. 493-ter cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina CRI, Rv. 283338
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANDAS MOUHAMADE nato il 05/12/1968 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 23 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, in data 30 ottobre 2018, nei confronti di Bandas Mouhamade, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, Digs. 231/2007 (art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della ricettazione di particolare tenuità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello a pagina 1 della motivazione, anche alla luce dell'orientamento di Questa Corte, secondo cui è escluso il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina CRI, Rv. 283338);

Considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice ampiamente evidenziato come i reati in esame fossero evocativi di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali, peraltro anche per reati della stessa indole, così da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, nonché l'inclinazione a trarre sostentamento dalla realizzazione di delitti contro il patrimonio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres