Ordinanza — n. 21807/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDULLAH MOHAMED nato il 13/06/1986 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 18 novembre 2019, nei confronti di Abdullah Mohamed, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità del prevenuto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici conformi alla consolidata giurisprudenza, peraltro richiamata in sentenza, dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità di beni della cui origine non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione, e dunque di provenienza illecita (ex plurimis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21807/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDULLAH MOHAMED nato il 13/06/1986 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 18 novembre 2019, nei confronti di Abdullah Mohamed, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità del prevenuto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici conformi alla consolidata giurisprudenza, peraltro richiamata in sentenza, dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità di beni della cui origine non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione, e dunque di provenienza illecita (ex plurimis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente