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Ordinanza — n. 21806/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction as grounds merely reproduce rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery against Vincent Ojo. The appellant argued for reclassification of the crime to theft in formal concurrence with threat, but the court found this argument merely repetitive of previously rejected defenses. Consequently, the court ruled that the prosecution's evidence of threat used to ensure impunity for a prior theft established the elements of robbery beyond doubt.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court, which has correctly identified the factual pattern constituting robbery.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility robbery qualification repetitive grounds theft in formal concurrence threat as means Cassa delle ammende procedural dismissal minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 030 VINCENT nato il 26/01/1994 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 6 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna, in data 13 dicembre 2021, nei confronti di Ojo Vincent, in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina, e ne invoca la derubricazione in quello di furto in concorso formale col delitto di minaccia, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che a pagina 3 ha difatti evidenziato come dall'istruttoria fosse pacificamente emerso l'esercizio della minaccia da parte del prevenuto allo scopo di assicurarsi l'impunità per la precedente sottrazione avvenuta immediatamente prima, secondo lo schema della rapina impropria, così sconfessando l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente