Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise sentencing arguments at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Ez Zaou Mohammed's appeal inadmissible because the sole ground contesting the sentence and requesting generic mitigating circumstances was not previously raised as an appeal argument. Although the court noted that statutory circumstances under Article 62-bis were already granted in the first instance, the failure to formally deduce the sentencing violation at the appellate level rendered the remedy procedurally invalid. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for contesting the sentence and requesting generic mitigating circumstances were not previously deduced as specific appeal arguments, as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZ ZAOU MOHAMMED nato il 12/10/1991 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 28 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona, in data 26 giugno 2020, nei confronti di Ez Zaou Mohammed, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge in ordine alla determinazione della pena inflitta all'imputato e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Osservato, peraltro, che le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono già state concesse in primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente