Italian Court dismisses appeal for recidivism as inadmissible due to procedural defects and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cabriglia Pasquale inadmissible regarding his conviction for recidivism. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and generic mitigating circumstances, but the court found the first ground outside the scope of appellate review and the second ground improperly raised for the first time. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals must be based on grounds properly deduced; arguments challenging factual assessments or raising new defenses without prior notice are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABRIGLIA PASQUALE nato a NAPOLI il 02/01/1964 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 20 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 15 marzo 2021, nei confronti di Cabriglia Pasquale, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione dal rinvenimento dei beni di provenienza illecita in un luogo rientrante nella sua disponibilità e dalla mancata giustificazione in merito a tale possesso;
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto che le considerazioni di cui sopra superano anche le censure contenute nella memoria depositata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am