Ordinanza — n. 21802/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO MICHELE nato a MILANO il 07/01/1974 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 19 ottobre 2021, nei confronti di Catapano Michele, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 605 cod. pen., nonché 4 e 7 I. 895/1967. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21802/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza che ha ampiamente argomentato in ordine alle censure dedotte nel gravame, inerenti a profili sanzionatori, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche tenuto conto che i comunque modesti aumenti per la continuazione sono stati motivati in relazione alla gravità dei fatti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO MICHELE nato a MILANO il 07/01/1974 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 19 ottobre 2021, nei confronti di Catapano Michele, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 605 cod. pen., nonché 4 e 7 I. 895/1967. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha, non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza che ha ampiamente argomentato in ordine alle censure dedotte nel gravame, inerenti a profili sanzionatori, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche tenuto conto che i comunque modesti aumenti per la continuazione sono stati motivati in relazione alla gravità dei fatti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid