Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of non-prosecution cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Cisse Babacar inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking offenses. The appellant argued for a non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this argument manifestly unfounded. The appellate court had already reasoned that the large quantity of drugs and potential market harm were sufficient to exclude the particular triviality required for the exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged ground for non-prosecution is manifestly unfounded because the quantity of goods and potential market harm logically exclude the particular triviality of the offense.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE BABACAR nato il 01/09/1993 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 8 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 4 dicembre 2020, nei confronti di Cisse Babacar, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648, 474, 337 e 582 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, anche a voler prescindere dalla ritenuta continuazione di per sé non ostativa, la corte di appello, in particolare a pagina 4, ha logicamente argomentato in ordine al diniego dell'esimente, valorizzando la grande quantità di prodotti detenuti per la vendita e il conseguente pregiudizio, anche solo potenziale, per il mercato, elementi di per sé sufficienti ad escludere la particolare tenuità dell'offesa;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente