Italian court dismisses appeal arguing generic mitigating circumstances cannot override statutory recidivism rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Milanovic Denis inadmissible, upholding the conviction for aggravated robbery. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over the recognized recidivism, but the court found this argument legally unfounded. The decision relied on the explicit statutory prohibition preventing any mitigating circumstance from overriding recidivism under Italian penal code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: The law explicitly prohibits the prevalence of any mitigating circumstance over recidivism, rendering such an argument inadmissible and consistent with constitutional requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC DENIS nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 25 novembre 2021, nei confronti di Milanovic Denis, in relazione al reato di rapina aggravata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata riconosciuta all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente osservato dalla corte di appello, la prospettazione difensiva si pone in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., che sancisce il divieto di prevalenza di qualunque attenuante sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., senza che ciò, diversamente dai casi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, peraltro richiamati nel ricorso, vìoli il dettato costituzionale (sul punto, Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente